Sustainable Real Estate
Equity Crowdfunding

L'unico portale italiano
dedicato al Terzo Settore

Re-Anima S.r.l. gestisce il portale per la raccolta di capitali on-line denominato Re-Anima (il “Portale”).

La sede legale e gli uffici di Re-Anima S.r.l. sono in Viale dell’Innovazione 2, 20126 - Milano.

Re-Anima S.r.l. (il “Gestore”) è iscritta al n. 47 della sezione ordinaria del registro dei portali on-line per la raccolta di capitali, come da delibera n. 21441 del 15.07.2020 di CONSOB.

Non vi è stata interruzione dell'attività dal suo inizio.

Contatti

I recapiti del Gestore sono i seguenti:

Re-Anima S.r.l.

Viale dell’Innovazione, 2

20126 – Milano

Italia

Tel.: +39 0240701446

E-mail: info@re-anima.com.

Soci

Il capitale sociale deliberato di Re-Anima S.r.l. è pari ad € 45.000,00 i.v.
Risultano detenere partecipazioni del capitale sociale del Gestore i seguenti soci:

  • Jonghi Lavarini Edmondo Maria;
  • Cortese Silvia;
  • Gilardi Miriam;
  • Pagni Cinzia;
  • Calabrese Antonio;
  • Schiavone Daniela Chiara;
  • Toffoloni Luca;
  • Carlo Pampirio;
  • Il Punto Real Estate Advisor S.r.l.;

Soggetti che esercitano la funzione di direzione, amministrazione e controllo

Re-Anima S.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri:

  • Jonghi Lavarini Edmondo Maria, Presidente del CdA;
  • Cortese Silvia, Amministratore con deleghe;
  • Gilardi Miriam, Amministratore con deleghe;
  • Campagnoli Antonio Ferruccio, Amministratore senza deleghe;
  • Pagni Cinzia, Amministratore senza deleghe.

Assicurazione

Ai sensi dell’art. 7-bis del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, come successivamente modificato (il “Regolamento Crowdfunding”) Re-Anima ha stipulato un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, polizza numero BL26000001 – XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia.

Costi connessi all'investimento

Si evidenzia che Re-Anima non prevede costi a carico degli Investitori (Nota: generalmente, il Portale non applica costi a carico degli Investitori; qualora, invece, fossero previsti, ne viene data opportuna informativa in questa sede e nel documento informativo per l'investitore).

Appropriatezza

La valutazione di appropriatezza relativa alle sottoscrizioni di strumenti finanziari sul portale Re- Anima, che viene effettuata nell'interesse dell'investitore, rappresenta uno dei meccanismi di protezione degli utenti del Portale previsti dal Regolamento Crowdfunding e consiste nel verificare che l’Investitore abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario che intende acquistare comporta.

Attraverso il questionario di appropriatezza, il Gestore verifica che l'investimento sia in linea con le caratteristiche di conoscenza ed esperienza dell’Investitore. Le informazioni sono raccolte prima dell’effettuazione dell’investimento. Al fine di pervenire ad una attendibile valutazione delle conoscenze dell’investitore e, quindi, di essere ragionevolmente certi che gli investimenti da questi programmati possano dirsi appropriati, il questionario si supera con esito positivo ottenendo un punteggio di almeno 26 punti su 36 totali (pari al 72,2% del massimo punteggio raggiungibile).

Il Gestore effettua direttamente la verifica prevista dall’articolo 13 comma 5-bis del Regolamento Crowdfunding, senza ricorrere agli intermediari autorizzati (ovvero le Banche incaricate di gestire i bonifici degli investitori) che in alternativa sarebbero tenuti a effettuare la stessa attività di verifica per le operazioni così dette 'sopra soglia'. Il Gestore, quindi, attraverso un apposito questionario online che viene sottoposto all’Investitore nel corso dell’ordine di adesione alle Offerte, verifica che quest’ultimo abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta. La valutazione avviene sulla base delle informazioni fornite dall’Investitore ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b). Tali informazioni fanno riferimento almeno:

  • ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l’Investitore ha dimestichezza;
  • alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall’Investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
  • al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell’Investitore.

Qualora il Gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per l’Investitore lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica.