Sustainable Real Estate
Equity Crowdfunding

L'unico portale italiano
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NORMATIVA NAZIONALE

In Italia l’equity crowdfunding è stata introdotta in Italia, tra i primi paesi ad adottare una legislazione ad hoc, nel 2012 con il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, successivamente convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. “Decreto Crescita 2.0”).

La raccolta di capitali in Italia si svolge per mezzo di portali on-line gestiti da soggetti autorizzati da Consob. In particolare, Consob, una volta valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, delibera l’iscrizione presso il “Registro dei gestori”, previsto dall’art. 50- quinquies TUF, e suddiviso in due sezioni:

  • una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato e integrato (“TUF”) e dal Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.
  • una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale.

Il legislatore ha demandato a Consob la regolamentazione di specifici aspetti dell’equity crowdfunding e, a seguito di una pubblica consultazione, Consob ha emanato il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online” (“Regolamento Crowdfunding”) con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente integrato e/o modificato. Il Regolamento Crowdfunding rappresenta il testo attuativo di riferimento per la disciplina della raccolta di capitali tramite portali on line in Italia.

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2017, la possibilità di raccogliere capitali di rischio tramite portali di equity crowdfunding è stata estesa a tutte le “piccole e medie imprese”, come definite dalla legislazione Comunitaria. Il decreto legislativo 129/2017, attuativo della direttiva “MiFID II” entrato in vigore il 3 gennaio 2018, ha quindi introdotto ulteriori modifiche alle disposizioni del TUF in materia di equity crowdfunding, che sono state recepite nella versione del Regolamento Consob in vigore da gennaio 2018.

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto la possibilità di utilizzare i portali autorizzati per effettuare offerte al pubblico di strumenti finanziari di debito (in particolare obbligazioni e titoli di debito) emessi dalle società aventi i requisiti per essere considerate PMI (debt crowdfunding). Il nuovo comma 1-ter dell’art. 100-ter del TUF prevede che “La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio”.

La Consob, con delibera del 10 ottobre 2019, ha approvato alcune importanti modifiche al Regolamento Crowdfunding prevedendo la possibilità per i gestori di istituire, in una sezione separata del portale, “una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding svolta sul proprio portale”.

Infine, la Consob, con delibera del 6 febbraio 2020, ha apportato alcune modifiche al Regolamento Crowdfunding, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate all’articolo 50-quinquies del TUF dal d.lgs. n. 165 del 25 novembre 2019 (c.d. “correttivo MiFID”).

Per approfondimenti si rinvia alla sezione di “investor education” del sito internet della Consob, reperibile al seguente link.

NORMATIVA COMUNITARIA

A livello comunitario, il 5 ottobre 2020 il Parlamento Europeo è giunto all'approvazione in via definitiva del Regolamento europeo relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (“Regolamento ECSP”).

Il Regolamento ECSP si applicherà a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (European Crowdfunding Service Providers for business, ECSP) per offerte fino a 5 milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi per ciascuna azienda offerente. ogni proprietario del progetto in finanziamento. Le norme sarà applicato in tutti i Paesi membri dell’UE a partire dal 10 novembre 2021.

Il Regolamento ECSP mira ad uniformare le regole di protezione degli investitori e di gestione dei portali. Il Regolamento ECSP, in particolare, prevede l’istituzione e gestione da parte dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) di un Registro UE di fornitori e portali di servizi di crowdfunding autorizzati ad operare in ambito comunitario.