Sustainable Real Estate
Equity Crowdfunding

L'unico portale italiano
dedicato al Terzo Settore

IL PORTALE

Re-Anima S.r.l. gestisce il portale per la raccolta di capitali online denominato Re-Anima.com, capitale sociale di euro 45.000 interamente versato, numero di iscrizione al registro Imprese di Milano MI-2543245, codice fiscale e partita IVA 10582820964 (di seguito indicata come "Re-Anima" o il "Gestore").

Re-Anima è iscritta al n. 47 della sezione ordinaria del registro dei portali on line per la raccolta di capitale di rischio da parte di startup innovative, come da delibera CONSOB n. 21441 del 15.07.2020.

Le informazioni relative ai soci di Re-Anima S.r.l. sono contenute nella pagina chi siamo del Portale.

Altri link nella pagina:

Consulta la delibera CONSOB n. 21441 del 15.07.2020

CONTATTI

E-mail: info@re-anima.com - Tel: +39 0240701446

ASSICURAZIONE

Ai sensi dell’art. 7-bis del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, come successivamente modificato (il “Regolamento”) Re-Anima ha stipulato un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, polizza numero BL26000001 – XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia.

COME VENGONO SELEZIONATE LE OFFERTE

Re-Anima inserisce sul Portale i progetti degli offerenti che intendono collocare on-line attraverso il Portale per la raccolta di capitali on-line (portale di equity crowdfunding www.re-anima.com) strumenti finanziari rappresentativi del loro capitale sociale.
La selezione dei progetti da inserire sul Portale avviene secondo la procedura descritta nel documento Termini e Condizioni del Portale (le “T&C”).
Prima di poter pubblicare un'Offerta sul Portale è necessario che l’Offerente si registri sul Portale, compilando tutti i campi richiesti relativi all’Offerente e all’Offerta.
Una volta completata la creazione del profilo sul Portale a cura dell’Offerente, Re-Anima provvede, secondo la procedura descritta nelle T&C, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di raccolta di capitali tramite portali on line.
Solo le Offerte approvate dal Consiglio di Amministrazione al termine del processo di valutazione possono essere caricate sul Portale.
Re-Anima non può detenere somme di denaro di pertinenza degli Investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sul Portale, dovendo a tale scopo trasmettere gli ordini esclusivamente tramite una banca o un'impresa di investimento (“i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”).

COSTI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO

Il dettaglio dei costi connessi all'investimento effettuato tramite Re-Anima viene pattuito:
  • con l'Offerente, sul contratto riguardante l'Offerta.
  • il Portale generalmente non applica costi a carico degli Investitori.

Si evidenzia che Re-Anima:
  • non prevede costi a carico degli Investitori (Nota: generalmente, il Portale non applica costi a carico degli Investitori; qualora, invece, fossero previsti, ne verrebbe data opportuna informativa in questa sede e nel documento informativo per l'investitore).
  • (i) in caso di esito positivo (perfezionamento) dell'Offerta, a titolo di corrispettivo per i servizi prestati, applica all'Offerente una commissione determinata in percentuale sul capitale effettivamente raccolto e variabile a seconda dell'Offerta. L'Offerente dovrà pagare tale corrispettivo solo nel momento in cui sarà perfezionato l'aumento di capitale secondo tutti i requisiti previsti nel documento di Offerta. In caso di esito negativo dell’Offerta, l’Offerente, a titolo di abortion fee, dovrà corrispondere a Re-Anima un importo pari ad euro 1.000,00.

Le spese a carico degli Investitori per la trasmissione degli ordini ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, se presenti, sono indicati nella scheda informativa relativa a ciascuna Offerta.

OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore, per mezzo del Portale Re-Anima.com:
  1. opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione del Portale incidano negativamente sugli interessi degli Investitori e degli Offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni;
  2. rende disponibili agli Investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'Offerta fornite dall'Offerente, affinché gli stessi possano comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere decisioni in materia di investimenti in modo consapevole;
  3. richiama all'attenzione degli Investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del Regolamento sulla necessità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il Gestore non diffonde notizie che non siano coerenti con le informazioni pubblicate sul Portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.
  4. assicura che le informazioni fornite tramite il Portale siano aggiornate ed accessibili sul Portale per almeno 12 (dodici) mesi successivi alla chiusura delle offerte e che vengano rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di chiusura dell'Offerta.
  5. assicura agli Investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del Regolamento il diritto di recedere dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta allo stesso Gestore, entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data dell’ordine.

Il Gestore effettua direttamente la verifica prevista dall’articolo 13 comma 5-bis del Regolamento, senza ricorrere agli intermediari autorizzati (ovvero le Banche incaricate di gestire i bonifici degli investitori) che in alternativa sarebbero tenuti a effettuare la stessa attività di verifica per le operazioni così dette "sopra soglia". Il Gestore, quindi, attraverso un apposito questionario online che viene sottoposto all’Investitore nel corso dell’ordine di adesione alle Offerte, verifica che quest’ultimo abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta.
La valutazione avviene sulla base delle informazioni fornite dall’Investitore ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b). Tali informazioni fanno riferimento almeno:

Il Gestore effettua direttamente la verifica prevista dell’articolo 13 comma 5-bis del Regolamento 18592/2013, senza ricorrere agli intermediari autorizzati (ovvero le Banche incaricate di gestire i bonifici degli investitori) che in alternativa sarebbero tenuti a effettuare la stessa attività di verifica per le operazioni così dette "soprasoglia" il Gestore verifica online tramite un apposito questionario che viene sottoposto all'investitore nell'ambito della procedura di inserimento degli ordini di adesione alle Offerte che l’investitore abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b).
  1. ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l’Investitore ha dimestichezza;
  2. alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall’Investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
  3. al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell’Investitore;

Qualora il Gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per l’Investitore lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica.